Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 17/03/1995 n. 158

b) nel caso degli appalti rispondenti esclusivamente a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non allo scopo di assicurare la redditività o il recupero delle spese di ricerca e di sviluppo, sempreché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di una gara per gli appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;

c) quando, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti di esclusiva, l'appalto non può essere affidato che ad un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi determinato;

d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili per il soggetto aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte o ristrette non possono essere rispettati;

e) nel caso degli appalti di forniture per consegne complementari effettuate dall'originario fornitore e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento del fornitore obblighi il soggetto aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbero incompatibilità o difficoltà sproporzionate;

f) per i lavori o i servizi complementari che non figuravano nel progetto iniziale aggiudicato, né nel primo contratto concluso e che, a causa di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari per l'esecuzione dell'appalto, purché l'attribuzione sia fatta all'imprenditore o prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale, nel caso in cui tali lavori o servizi complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per i soggetti aggiudicatori, oppure nel caso in cui tali lavori o servizi complementari, benché separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

g) nel caso degli appalti di lavori, quando si tratti di nuovi lavori che consistono nella ripetizione di opere simili affidate dagli stessi soggetti aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità del ricorso a questa procedura deve essere indicata in occasione dell'indizione di gara per il primo appalto e la somma complessiva prevista per il seguito dei lavori sarà presa in considerazione dai soggetti aggiudicatori per l'applicazione dell'art. 9;

h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in borsa;

i) per gli appalti da aggiudicare sulla base di un accordo-quadro purché sia soddisfatta la condizione di cui all'art. 16, terzo comma;

l) per gli acquisti d'opportunità, qualora sia possibile acquistare forniture approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa che si è presentata in un periodo di tempo molto breve e per le quali il prezzo da pagare è sensibilmente inferiore rispetto ai prezzi normalmente praticati sul mercato;

m) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente la propria attività commerciale ovvero in occasione di procedure fallimentari, di concordato,

Art. 14. Avviso indicativo annuale

1. Il soggetto aggiudicatore pubblica, entro il 31 dicembre di ogni anno, almeno un avviso indicativo, conforme all'allegato XIV, contenente le caratteristiche essenziali degli appalti di cui abbia approvato o, nel caso dei soggetti di cui all'art. 2, primo comma, lettere b) e c), deliberato l'esecuzione, che intende aggiudicare nell'anno successivo ai sensi del presente decreto. «2. Con l'avviso indicativo annuale il soggetto aggiudicatore rende note:

a) le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori di importi pari o superiori a quelli di cui all'art. 9, primo comma, lettere a), n. 1), b), n. 1) e

c), n. 1), da affidare nei dodici mesi successivi;

b) il totale, per settore di prodotti, delle forniture d'importo pari o superiore a 750.000 euro per le forniture di cui all'art. 9, primo comma, lettere a), n. 2) e b), n. 2) e al controvalore in euro di 750.000 DSP per le forniture di cui all'art. 9, primo comma, lettera c), n. 2), da assegnare nei dodici mesi successivi;

c) l'importo totale previsto degli appalti di servizi per ciascuna delle categorie di cui all'allegato XVI-A, di importo pari o superiore a 750.000 euro per gli appalti di cui all'art. 9, primo comma, lettere a), n. 2), b), n. 2) e c), n. 3), e al controvalore in euro di 750.000 DSP per gli appalti di cui all'art. 9, primo comma, lettera c), n. 2)».

3. L'avviso indicativo annuale può essere utilizzato in luogo del bando ai fini dell'indicazione della gara.

4. Nell'ipotesi di cui al terzo comma, l'avviso fa specifico riferimento alle forniture, ai lavori o ai servizi oggetto della gara e precisa con quale delle procedure previste all'art. 12, primo comma, lettere b) o c), procederà senza successiva pubblicazione di un bando, all'aggiudicazione.

5. Con lo stesso avviso le imprese interessate sono invitate a manifestare per iscritto il proprio interesse.

6. Il soggetto aggiudicatore invita, successivamente, le imprese di cui al quinto comma a confermare il proprio interesse sulla base di informazioni particolareggiate relative all'appalto prima di procedere alla loro selezione; le imprese che abbiano confermato il proprio interesse sono poi invitate alla gara ai sensi dell'art. 18, quarto comma.

7. I soggetti aggiudicatori possono pubblicare avvisi indicativi relativi a progetti importanti, senza ripetere l'informazione già inclusa in un precedente avviso indicativo annuale, a condizione che venga chiaramente indicato che trattasi di avvisi supplementari.

8. Per la pubblicazione dell'avviso indicativo annuale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11.

9. Se l'avviso viene utilizzato come mezzo di indizione, gli inviti a partecipare alle gare di cui al quarto comma devono essere spediti al più tardi nei dodici mesi successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Art. 15. Sistemi di qualificazione

1. Il soggetto aggiudicatore può istituire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema è disciplinato sulla base di criteri differenziati per i settori di cui agli artt. da 3 a 6, stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro competente, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. «2. Il sistema di qualificazione deve essere gestito in base a norme e criteri oggettivi sulla cui base sono formati elenchi o liste in cui sono inseriti, a domanda, in qualsiasi momento, i nominativi di imprese, dotate di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari, interessate a partecipare alle gare disciplinate dal presente decreto, di pertinenza del medesimo soggetto aggiudicatore».

3. Con le modalità di cui all'art. 18, quarto comma, il soggetto aggiudicatore che abbia istituito un proprio sistema di qualificazione invita alle gare di cui all'art. 12, secondo comma, lettere b) e c), senza preventiva pubblicazione di un bando, solo i soggetti qualificati in tale sistema.

4. Il soggetto aggiudicatore può:

a) definire lo scopo del sistema di qualificazione, nonché i criteri e requisiti, obiettivi e non discriminanti, di iscrizione ed indicare le norme europee di cui all'allegato XVII, lettera c), alle quali, a tal fine, intende fare riferimento, curando, inoltre, l'aggiornamento di tali elementi;

b) avvalersi del sistema di qualificazione istituito da un altro soggetto aggiudicatore, dandone idonea comunicazione alle imprese interessate.

5. L'istituzione, sia pure già intervenuta al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, dei sistemi di qualificazione e gli altri elementi definiti ai sensi del quarto comma, devono essere notificati, ove non sia stato già

6. Per la pubblicità dell'avviso a livello nazionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 5.

7. Il soggetto aggiudicatore stabilisce, tenuto anche conto delle disposizioni di cui all'art. 19 e senza discriminazioni, quale documentazione e quali certificazioni o atti sostitutivi devono corredare la domanda d'iscrizione; non può, inoltre, richiedere certificazioni o documentazione probatoria costituenti riproduzione di documentazione valida già disponibile.

8. I documenti, le certificazioni e gli atti sostitutivi di cui al settimo comma devono essere accompagnati, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui essi sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

9. I sistemi di qualificazione possono essere suddivisi per categorie d'imprese secondo i tipi e gli importi degli appalti per i quali vale la qualificazione.

10. In un termine non superiore a sei mesi il soggetto aggiudicatore deve informare i richiedenti delle proprie decisioni in merito alle domande di qualificazione; ove ritenga che tale termine non possa essere rispettato, il soggetto aggiudicatore, nei due mesi dalla presentazione della domanda, comunica ai richiedenti i motivi della proroga del termine e stabilisce il termine massimo entro il quale si pronuncerà definitivamente; tale termine non può, comunque, eccedere i nove mesi dal ricevimento della domanda d'iscrizione.

11. L'eventuale reiezione della domanda o l'esclusione dal sistema di qualificazione devono essere motivate con riferimento ai criteri di cui ai commi 2, 4 e 9.

Art. 16. Accordo quadro

1. L'accordo quadro è il contratto tra uno dei soggetti aggiudicatori di cui al presente decreto ed uno o più imprenditori, fornitori o prestatori di servizi, mediante il quale le parti, nel caso di pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato o in relazione a uno specifico programma di esecuzione di lavori, di forniture o di prestazioni di servizi, fissano le condizioni generali di realizzazione del programma e le modalità di determinazione di successivi rapporti negoziali, soprattutto in riferimento ai prezzi ed eventualmente alle quantità.

2. Fermo quanto previsto all'art. 9, ottavo comma, l'accordo quadro può essere concluso per importi presunti non inferiori, rispettivamente, per i lavori, le forniture e i servizi al controvalore delle soglie stabilite all'art. 9, primo comma, lettere a), b) e c).

3. I contratti applicativi dell'accordo quadro possono essere affidati con procedura negoziata, senza la preventiva pubblicazione di un bando, solo se l'accordo stesso sia stato aggiudicato in conformità al presente decreto.

4. I soggetti aggiudicatori non possono far ricorso all'accordo quadro al fine di impedire, limitare o distorcere la concorrenza.

Art. 17. Termini per la presentazione delle domande e delle offerte

1. Nelle procedure aperte il termine per la ricezione delle offerte è stabilito dai soggetti aggiudicatori in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara; tale termine può essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se sia stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee l'avviso indicativo di cui all'art. 14, primo comma, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato XIV, parti I e II, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso stesso; l'invio dell'avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide.

2. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, con pubblicazione preventiva del bando di gara, il termine per la ricezione delle richieste di partecipazione, in risposta ad un bando pubblicato in virtù dell'art. 11 o ad un invito dei soggetti aggiudicatori in virtù dell'art. 14, sesto comma, è di norma pari ad almeno trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando o dell'invito e comunque non inferiore al termine di ventidue giorni decorrente dalla data di spedizione del bando o dell'avviso indicativo all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee; tale termine può essere ridotto a giorni quindici qualora il soggetto aggiudicatore, in esito ad una sua espressa richiesta motivata da ragioni di eccezionalità e trasmessa mediante posta elettronica, telescrivente o telecopiatrice, abbia ottenuto, da parte dell'ufficio anzidetto, la pubblicazione del bando o avviso nei cinque giorni successivi alla sua spedizione. Limitatamente ai soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, primo comma, lettere

 

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